CISMAI - Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia
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CISMAI
Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia

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Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia
(C.I.S.M.A.I.)

cismai@infinito.it  -  www.cismai.org

Statuto

Titolo I
Costituzione, scopi, sede e durata

Art. 1
(Costituzione)
  1. E' costituita l’Associazione "Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'infanzia" con sigla "CISMAI".
  2. L’Associazione ha sede legale a Milano, in Via Spadini 15.
  3. L’Associazione è apartitica e non persegue fini di lucro.
Art. 2
(Scopi)
  1. L’Associazione si propone di costituire una sede permanente di carattere culturale e formativo nell’ambito delle problematiche inerenti le attività di prevenzione e trattamento della violenza in danno di minori con particolare riguardo all’abuso intrafamiliare.
  2. In particolare si propone di:

    1. promuovere il coordinamento di centri e servizi, pubblici e privati, che operano nel campo della prevenzione e del trattamento nell’abuso in danno di minori;
    2. identificare linee guida per un intervento negli ambiti operativi e definire protocolli di intervento utilizzabili dai diversi servizi interessati;
    3. promuovere convegni, seminari, dibattiti, ricerche, pubblicazioni, corsi di formazione e fornire consulenze.
Art. 3
(Associazione)
  1. L’Associazione può diventare socio di istituzioni o associazioni anche internazionali, che perseguono finalità analoghe.
Art. 4
(Sezioni)
  1. L’Associazione può costituire, su base regionale, sezioni in altre sedi.
  2. L’attività e il coordinamento delle sezioni sono disciplinate da un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea Generali dei Soci.
Art. 5
(Durata)
  1. L’Associazione ha durata illimitata.
  2. Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con le modalità indicate nel presente statuto.
Titolo II
Patrimonio sociale
Art. 6
(Patrimonio sociale)
  1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
• da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
• eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
• da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
  1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
• contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
• contributi di privati;
• contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
• contributi di organismi internazionali;
• donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• rendite di beni mobili o immobili pervenuti all Associazione a qualunque titolo;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
• fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
• ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
  1. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente, del Segretario o del Tesoriere ad altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica.
Art. 7
(Bilancio)
  1. Il bilancio dell'associazione comprende l'esercizio corrente dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il bilancio consuntivo e preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno.
Titolo III
Soci dell‘Associazione
Art. 8
(Soci)
  1. Possono diventare Soci le persone fisiche o gli enti che hanno interesse alla realizzazione degli scopi di cui al presente Statuto.
  2. Il Consiglio Direttivo prende in esame l’ammissione dei Soci nella prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone discrezionalmente l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
  3. Sono Soci:
• le persone fisiche che esercitano attività professionale o volontaria in centri o servizi, pubblici o privati, che abbiano contenuti conformi al presente Statuto;
• gli enti che operano nel campo della prevenzione e del trattamento dell’abuso in danno di minori; tali enti sono rappresentati da un massimo di quattro persone delegate.
  4. Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri.
Art. 9
(Diritti e doveri dei Soci)
 
  1. I Soci hanno il diritto:
• di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
• di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
• di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
• di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
• di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
  2. I Soci sono obbligati:
• ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
• a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
• a svolgere le attività preventivamente concordate;
• a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
Art. 10
(Quota associativa)
  1. I Soci sono tenuti al versamento di una quota annua nell’ammontare deliberato dal Consiglio Direttivo. Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo; è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
Art. 11
(Decadenza)
  1. La qualità di Socio si perde per:
    1. dimissioni volontarie;
    2. comportamento che danneggia l’Associazione moralmente o materialmente, in via diretta o mediata;
    3. grave inosservanza delle norme di legge, statutarie o regolamentari, inerenti l’attività dell’Associazione;
    4. mancato pagamento della quota associativa annua.
  2. Le condizioni che danno luogo alla decadenza sono accertate dal Consiglio Direttivo che adotta, in proposito una formale deliberazione di decadenza.
  3. Il Socio che decade o recede dall’Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Titolo IV
Organi dell’Associazione
Art. 12
(Organi sociali)
 
  1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione;
d) le Commissioni Scientifiche;
e) il Collegio dei Revisori.
Art. 13
(Assemblea Generale dei Soci)
  1. L’Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci dell’Associazione in regola con il pagamento delle quote associative.
  2. L’Assemblea Generale si riunisce ordinariamente almeno una volta l’anno entro il 30 aprile, o comunque ogni qualvolta si renda necessario, su convocazione del Consiglio Direttivo.
  3. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un decimo degli aderenti e in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
  4. L’avviso di convocazione è inviato al domicilio dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
  5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e delibera con le maggioranze previste dall'Art. 21 del codice civile.
  6. L’Assemblea Generale:

    1. approva il resoconto delle attività e il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
    2. approva il programma ed il preventivo economico dell’Associazione;
    3. approva i regolamenti inerenti la gestione dell’Associazione e delle sezioni regionali;
    4. prende in esame ed approva tutte le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
    5. elegge il Consiglio Direttivo;
    6. elegge il Collegio dei Revisori;
    7. ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
    8. fissa l’ammontare del contributo a carico dei Soci per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

  7. Ciascun Socio individuale ha un solo voto; ciascun ente associato ha un massimo di quattro voti. Nel caso in cui un Socio non possa partecipare, può farsi rappresentare da un altro Socio che non ricopra cariche sociali. In nessun caso un Socio può avere più di una delega.
  8. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da approvare nella seduta successiva e da scrivere nel registro delle assemblee dei Soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.
  9. In prima convocazione l’Assemblea Generale ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
  10. L’Assemblea Generale straordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei Soci ordinari per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento dell’Associazione. In Assemblea straordinaria:
• le deliberazioni di modifica dello statuto sono valide con la presenza della meta dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
• la deliberazione di scioglimento, e quindi la devoluzione del patrimonio, è valida con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
Art. 14
(Consiglio Direttivo)
  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di nove ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci. Resta in carica due anni. I componenti del Consiglio Direttivo, che risultano assenti ingiustificati per tre volte consecutive, decadono dalla carica sociale. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo, e proposte dallo stesso medesimo, effettuate nel corso del biennio, avvengono per cooptazione e devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
  2. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  3. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
  4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da porre in approvazione nella seduta successiva e da inserire nell’apposito registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
  5. Il Consiglio Direttivo:

    1. elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente;
    2. esegue le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
    3. redige e sottopone ad approvazione all'Assemblea Generale il bilancio preventivo e consuntivo, quest’ultimo accompagnato da una rendicontazione delle attività svolte;
    4. determina il programma di lavoro in base alle linee d’indirizzo contenute nel programma generale approvato in Assemblea Generale, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
    5. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
    6. istituisce le Commissioni Scientifiche i cui coordinatori, nel caso non siano componenti del Consiglio Direttivo, sono invitati a partecipare con voto consultivo;
    7. crea gruppi di lavoro a cui viene dato mandato di elaborare e realizzare la progettualità dell'Associazione e i cui coordinatori, nel caso non siano componenti del Consiglio Direttivo, sono invitati a partecipare con voto consultivo;
    8. delibera sull'ammissione e sull'esclusione di tutti i Soci;
    9. redige i regolamenti interni dell'Associazione e delle sezioni regionali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
    10. ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente e dal Vice Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
  6. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Segretario e un Tesoriere, che può essere scelto anche tra i Soci non componenti del Consiglio Direttivo.
  7. Il Consiglio, salvo ove previsto diversamente, delibera a maggioranza dei presenti.
Art. 15
(Presidente dell’Associazione)
  1. Il Presidente dell’Associazione ha potere di firma e rappresenta socialmente e legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.
  2. Il Presidente:

    1. presiede l’Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio Direttivo;
    2. può adottare provvedimenti d’urgenza nell’ambito delle attribuzioni del Consiglio Direttivo, che devono comunque essere ratificate dal Consiglio Direttivo;
    3. può delegare parte dei suoi poteri al Vice Presidente;
    4. sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo.

  3. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
  4. Il Presidente dell’Associazione è autorizzato ad aprire conti correnti bancari o postali intestati all’Associazione e ad effettuare tutte le operazioni necessarie per la loro gestione.
Art. 16
(Vice Presidente)
  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento.
  2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità di elezione del Presidente.
Art. 17
(Commissioni scientifiche)
  1. Le Commissioni scientifiche esprimono pareri consultivi su tutte le iniziative dell'Associazione aventi rilevanza culturale, scientifica e professionale inerenti ai problemi di cui si occupano.
  2. Le Commissioni scientifiche sono composte da Soci che, per specifica e provata esperienza, siano incaricati dal Consiglio Direttivo di elaborare particolari indirizzi dell'Associazione nonché le linee guida per gli interventi in ambito operativo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo ed al parere dell'Assemblea Generale dei Soci.
  3. Le Commissioni scientifiche sono temporanee.
Art. 18
(Collegio dei Revisori)
  1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non associati dall'Assemblea Generale dei Soci e dura in carica due anni.
  2. Il Collegio dei Revisori:

    1. elegge tra i suoi componenti il Presidente;
    2. agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;
    3. predispone annualmente una relazione che viene allegata ai bilanci in occasione della loro approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci ed inserita nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.
Titolo V
Scioglimento dell'Associazione
Art. 19
(Scioglimento dell'Associazione)
  1. Nel deliberare lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
  2. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.
Titolo VI
Norme Finali
Art. 20
(Gratuità delle cariche associative)
  1. Tutte le cariche associative sono esercitate gratuitamente salvo gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’Associazione.
Art. 21
(Rinvio)
  1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento a Codice Civile, alle disposizioni di legge in materia e alle loro eventuali variazioni.
 

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