| Legge
8 marzo 2000, n. 53
"Disposizioni per il
sostegno della maternità e della paternità, per
il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle città"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro,
di cura, di formazione e di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno
ai genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione
dei congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città
e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà
sociale.
Art. 2.
(Campagne informative).
1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale
è autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo
scopo.
Capo II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Art. 3.
(Congedi dei genitori).
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo
il terzo comma è inserito il seguente:
"Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7,
ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche
se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui
al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono
estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n.
546, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo
7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un
periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino".
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è
sostituito dal seguente:
Art. 7. – 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei
genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci
mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione
obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della
presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non superiore
a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi
dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite
di cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a sette mesi
e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori
di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore
è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità,
a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e
i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un
periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresí,
di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età
inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra tre e
otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi
all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato
rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale
o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo
a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie
in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di cui
al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare
una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia
in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo".
3. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché
di riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti
dal comma 2, lettera b), dell'articolo 15.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati
e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma
del presente articolo possono essere utilizzate anche dal padre".
4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è
sostituito dal seguente:
"Art. 15. – 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità
giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto
il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli
articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è
comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo
7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità
pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo
complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro
il limite predetto, è coperto da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo
anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di
astensione facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento
della retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento
minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;
il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa,
attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per
cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai
periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione
da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento
dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità
della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui
all'articolo 7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione
figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al
compimento dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata
con le modalità previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è
determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali
per l'integrazione al minimo.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte
con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore
della malattia presso il quale la lavoratrice o il lavoratore
è assicurato e non sono subordinate a particolari requisiti
contributivi o di anzianità assicurativa".
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione
anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora,
all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età
compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro,
ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, può essere
esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle
addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo
15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal
comma 4 del presente articolo, si applicano limitatamente al comma
1.
Art. 4.
(Congedi per eventi e cause particolari).
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso
retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso
o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente
entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile
convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione
anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità,
il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore
di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività
lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono
richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali
le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale
periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto
alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività
lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità
di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può
procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi,
calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di
partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale
che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione
di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale,
con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità,
provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi
di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie
specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione
dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza
delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui
al comma 1.
Art. 5.
(Congedi per la formazione).
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto
allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che
abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso
la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione
del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo
non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco
dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello
finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento
del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario
o di laurea, alla partecipazione ad attività formative
diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente
conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.
Tale periodo non è computabile nell'anzianità di
servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia
e con altri congedi. Una grave e documentata infermità,
individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto
di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo
di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di
lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta
di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento
nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi
prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso,
individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono
avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego
all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso,
che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo
di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi
contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Art. 6.
(Congedi per la formazione continua).
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire
i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere
conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e
gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul
territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le
disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione.
L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati
e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.
La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del
lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso
i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti
sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17
della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata,
definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente
articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità
di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi
di formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali
o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso
il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui
al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge
n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori
che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione
dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati
direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente
comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue,
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente,
con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 7.
(Anticipazione del trattamento di fine rapporto).
1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma,
del codice civile, il trattamento di fine rapporto può
essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi
di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo
3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6
della presente legge. L'anticipazione è corrisposta unitamente
alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio
del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle
domande di anticipazioni per indennità equipollenti al
trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a
lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,
possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124
del 1993, un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere
durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli
5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà
sociale, sono definite le modalità applicative delle disposizioni
del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 8.
(Prolungamento dell'età pensionabile).
1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo
5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro
di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni
concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. La richiesta
deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non
inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.
Capo III
FLESSIBILITÀ DI ORARIO
Art. 9.
(Misure a sostegno della flessibilità di orario).
1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione
della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita
e di lavoro, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il
50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti,
in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono
azioni positive per la flessibilità, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o
al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo,
ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore,
di usufruire di particolari forme di flessibilità degli
orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile,
telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata
o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario
concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini
fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso
di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori
dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa
o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione
obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o
lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e
per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità
per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Capo IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA
PATERNITÀ
Art. 10.
(Sostituzione di lavoratori in astensione).
1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione
di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro
ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata
dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo fino
ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo
periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi
a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto
a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione
ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso
uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del
presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno
di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in
astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato
o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla
legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere,
in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque
entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno
di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione
di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di
dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.
Art. 11.
(Parti prematuri).
1. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima
del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria
dopo il parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni,
il certificato attestante la data del parto".
Art. 12.
(Flessibilità dell'astensione obbligatoria).
1. Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è
inserito il seguente:
"Art. 4-bis. – 1. Ferma restando la durata complessiva
dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà
di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data
presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione
che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con
esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione
e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale
opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità e per la solidarietà
sociale, sentite le parti sociali, definisce, con proprio decreto
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non si applicano
le disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità e per la solidarietà
sociale, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad aggiornare l'elenco dei lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
Art. 13.
(Astensione dal lavoro del padre lavoratore).
1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis. – 1. Il padre lavoratore ha diritto di
astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio,
in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero
di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del
bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui
al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa
alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore
ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli
articoli 6 e 15, commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, e successive modificazioni.
4. Al padre lavoratore si applicano altresí le disposizioni
di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e
successive modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro
di cui al comma 1 del presente articolo e fino al compimento di
un anno di età del bambino.
Art. 6-ter. – 1. I periodi di riposo di cui all'articolo
10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni,
e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre
lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se
ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".
Art. 14.
(Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri).
1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo
13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data
di entrata in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici
madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.
Art. 15.
(Testo unico).
1. Al fine di conferire organicità e sistematicità
alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad
emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princípi
e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente,
da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie
per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa,
anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel
testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non
richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito
allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili
con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è
deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con
apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio
di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti,
che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto
dei princípi e criteri direttivi di cui al medesimo comma
1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive
del testo unico.
Art. 16.
(Statistiche ufficiali sui tempi di vita).
1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso
informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita
della popolazione attraverso la rilevazione sull'uso del tempo,
disaggregando le informazioni per sesso e per età.
Art. 17.
(Disposizioni diverse).
1. Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente
legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione
del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al
rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati
al momento della richiesta di astensione o di congedo o in altra
ubicata nel medesimo comune; hanno altresí diritto di essere
adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto
dall'articolo 4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto,
salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa
unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo
di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi
fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno
altresí diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo
svolte o a mansioni equivalenti".
3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni
di maggior favore rispetto a quelle previste dalla presente legge.
4. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con
la presente legge ed in particolare l'articolo 7 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.
Art. 18.
(Disposizioni in materia di recesso).
1. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del
congedo di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge
è nullo.
2. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o
dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel
primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento
deve essere convalidata dal Servizio ispezione della direzione
provinciale del lavoro.
Capo V
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Art. 19.
(Permessi per l'assistenza a portatori di handicap).
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile" sono
inserite le seguenti: "coperti da contribuzione figurativa";
b) al comma 5, le parole: ", con lui convivente," sono
soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole: "può usufruire"
è inserita la seguente: "alternativamente".
Art. 20.
(Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di
handicap).
1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge,
si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto
nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto
di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità
e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado
portatore di handicap, ancorché non convivente.
Capo VI
NORME FINANZIARIE
Art. 21.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli
articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente
legge, valutato in lire 298 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000, si provvede, quanto a lire 273 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione; quanto a lire 25
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della
legge 28 agosto 1997, n. 285.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo VII
TEMPI DELLE CITTÀ
Art. 22.
(Compiti delle regioni).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell'articolo
36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
qualora non vi abbiano già provveduto, norme per il coordinamento
da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei
servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni
pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del tempo
per fini di solidarietà sociale, secondo i principi del
presente capo.
2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche
attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo
28, ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei piani
territoriali degli orari di cui all'articolo 24 e della costituzione
delle banche dei tempi di cui all'articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da
esperti in materia di progettazione urbana, di analisi sociale,
di comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con compiti
consultivi in ordine al coordinamento degli orari delle città
e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali
dei piani territoriali degli orari.
4. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione
professionale, le regioni promuovono corsi di qualificazione e
riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei
piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione
dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari
di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli
uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali
e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo,
dei trasporti;
b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari;
c) criteri e modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti
per l'adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione
di banche dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte
dei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.
Art. 23.
(Compiti dei comuni).
1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano,
singolarmente o in forma associata, le disposizioni dell'articolo
36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
secondo le modalità stabilite dal presente capo, nei tempi
indicati dalle leggi regionali di cui all'articolo 22, comma 1,
e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il
presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono
attuare le disposizioni del presente capo in forma associata.
Art. 24.
(Piano territoriale degli orari).
1. Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato "piano",
realizza le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
c), ed è strumento unitario per finalità ed indirizzi,
articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento
dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale
armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono
tenuti ad individuare un responsabile cui è assegnata la
competenza in materia di tempi ed orari e che partecipa alla conferenza
dei dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono
istituire l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata.
4. Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tale fine attua
forme di consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti
sociali, nonché le associazioni previste dall'articolo
6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
e le associazioni delle famiglie.
5. Nell'elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul
traffico, sull'inquinamento e sulla qualità della vita
cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati, degli orari
di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli
uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, delle attività
commerciali, ferme restando le disposizioni degli articoli da
11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché
delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero.
6. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta
del sindaco ed è vincolante per l'amministrazione comunale,
che deve adeguare l'azione dei singoli assessorati alle scelte
in esso contenute. Il piano è attuato con ordinanze del
sindaco.
Art. 25.
(Tavolo di concertazione).
1. Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel
piano di cui all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo
di concertazione, cui partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui
all'articolo 24, comma 2;
b) il prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;
d) i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non
statali coinvolte nel piano;
f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media
e piccola impresa, del commercio, dei servizi, dell'artigianato
e dell'agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università
presenti nel territorio;
i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani,
nonché i rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il sindaco
promuove accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma
1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell'utenza
o di gravi problemi connessi al traffico e all'inquinamento, il
sindaco può emettere ordinanze che prevedano modificazioni
degli orari.
4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute
ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze
di cui al comma 3.
5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con
i comuni limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione
territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante
del presidente della provincia.
Art. 26.
(Orari della pubblica amministrazione).
1. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al
pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere
conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed
utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, può
prevedere modalità ed articolazioni differenziate degli
orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione
dei relativi servizi, possono garantire prestazioni di informazione
anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso
la semplificazione delle procedure, possono consentire agli utenti
tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici
per l'accesso ai servizi.
Art. 27.
(Banche dei tempi).
1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare
l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le
pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà
nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di
singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed
enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi
di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono
sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate
"banche dei tempi".
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi,
possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi
e organizzare attività di promozione, formazione e informazione.
Possono altresí aderire alle banche dei tempi e stipulare
con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a
prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della
comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili
con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire
modalità di esercizio delle attività istituzionali
degli enti locali.
Art. 28.
(Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città).
1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo
24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione degli orari
che contribuiscano, in linea con le politiche e le misure nazionali,
alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei
trasporti. Dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale,
i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone,
ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorità.
2. Per le finalità del presente articolo è istituito
un Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, nel
limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno
2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito
capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresí eventuali
risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare
l'attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui all'articolo
24 e degli interventi di cui all'articolo 27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente
per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di
coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione
di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con
vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25,
comma 2.
5. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è convocata ogni anno,
entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti
attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 2
e per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle relative
riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica,
dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il presidente
della società Ferrovie dello Stato spa, nonché i
rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del volontariato,
delle organizzazioni sindacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base
dei lavori della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento
una relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli
orari delle città.
7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma
2 si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo
8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
|