| Legge
5 dicembre 2005, n. 251
"Modifiche al codice
penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze
di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2005
Art. 1.
1. L’articolo 62-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
«Art. 62-bis - (Circostanze attenuanti generiche). –
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo
62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse,
qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della
pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione
di questo capo, come una sola circostanza, la quale può
anche concorrere con una o più delle circostanze indicate
nel predetto articolo 62.
Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene
conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma,
numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo
99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel
caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni».
2. All’articolo 416-bis del codice penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»;
b) al secondo comma, le parole: «quattro» e «nove»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette»
e «dodici»;
c) al quarto comma, le parole: «quattro» e «dieci»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sette»
e «quindici» e le parole: «cinque» e «quindici»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dieci»
e «ventiquattro».
3. All’articolo 418, primo comma, del codice penale, le
parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«da due a quattro anni».
Art. 2.
1. Al primo comma dell’articolo 644 del codice penale,
le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098
a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «da
due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».
Art. 3.
1. Il quarto comma dell’articolo 69 del codice penale
è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi
i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonchè
dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è
divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute
circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la
quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini
la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria
del reato».
Art. 4.
1. L’articolo 99 del codice penale è sostituito
dal seguente:
«Art. 99 - (Recidiva). – Chi, dopo essere stato
condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può
essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere
per il nuovo delitto non colposo.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei
cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante
o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo
in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione
della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate
al secondo comma, l’aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento
della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà
e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l’aumento
della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati
al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo
della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva
può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne
precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo».
Art. 5.
1. All’articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma,
è aggiunto il seguente:
«Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i
reati in concorso formale o in continuazione con quello più
grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la
recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento
della quantità di pena non può essere comunque inferiore
ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».
2. All’articolo 671 del codice di procedura penale, dopo
il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo
81, quarto comma, del codice penale».
Art. 6.
1. L’articolo 157 del codice penale è sostituito
dal seguente:
«Art. 157 - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).
– La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente
al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque
un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a
quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè
puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo
alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato,
senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti
e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che
per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di
specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale,
nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena
previsto per l’aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo
necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo
comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente
la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo
necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella
detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre
anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i
reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonchè
per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede
la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione
di circostanze aggravanti».
2. All’articolo 158, primo comma, del codice penale, le
parole: «o continuato» e le parole: «o la continuazione»
sono soppresse.
3. L’articolo 159 del codice penale è sostituito
dal seguente:
«Art. 159 - (Sospensione del corso della prescrizione).
– Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso
in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o
dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare
disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni
di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta
dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione
del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza
non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo
alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi
avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento
aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà
previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura
penale.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso
della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico
ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione
riprende dal giorno in cui l’autorità competente
accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è
cessata la causa della sospensione».
4. All’articolo 160, terzo comma, del codice penale, le
parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo
157 possono essere prolungati oltre la metà» sono
sostituite dalle seguenti: «ma in nessun caso i termini
stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre
i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta
eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis
e 3-quater, del codice di procedura penale».
5. All’articolo 161 del codice penale, il secondo comma
è sostituito dal seguente:
«Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo
51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in
nessun caso l’interruzione della prescrizione può
comportare l’aumento di più di un quarto del tempo
necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all’articolo
99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo
99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102,
103 e 105».
Art. 7.
1. Dopo l’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai
recidivi). – 1. I permessi premio possono essere concessi
ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista
dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti
casi previsti dal comma 4 dell’articolo 30-ter:
a) alla lettera a) dopo l’espiazione di un terzo della pena;
b) alla lettera b) dopo l’espiazione della metà
della pena;
c) alle lettere c) e d) dopo l’espiazione di due terzi della
pena e, comunque, di non oltre quindici anni».
2. Al comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio
1975, n. 354, è premesso il seguente:
«01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione
di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione
I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice
penale, dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale e dall’articolo 4-bis della presente legge, può
essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico
di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona
che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della
pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i settanta
anni di età purchè non sia stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza nè sia stato mai
condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99
del codice penale».
3. Il comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio
1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:
«1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni,
anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè
la pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria
abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo
pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni
dieci con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età
inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia
deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza
alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che
richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile
anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute,
di studio, di lavoro e di famiglia.
1. 1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva
prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale,
può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena
detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior
pena, non supera tre anni».
4. Il comma 1-bis dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio
1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata
per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura
non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di
maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma
1 quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in
prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea
ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.
La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati
di cui all’articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata
la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del
codice penale».
5. Dopo l’articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
è inserito il seguente:
«Art. 50-bis - (Concessione della semilibertà ai
recidivi). – 1. La semilibertà può essere
concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva
prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale,
soltanto dopo l’espiazione dei due terzi della pena ovvero,
se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati
nel comma 1 dell’articolo 4-bis della presente legge, di
almeno tre quarti di essa».
6. Il comma 1 dell’articolo 58-quater della legge 26 luglio
1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i
permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale,
nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare
e la semilibertà non possono essere concessi al condannato
che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile
a norma dell’articolo 385 del codice penale».
7. Dopo il comma 7 dell’articolo 58-quater della legge 26
luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:
«7-bis. L’affidamento in prova al servizio sociale
nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare
e la semilibertà non possono essere concessi più
di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva
prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale».
Art. 8.
1. Dopo l’articolo 94 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è
inserito seguente:
«Art. 94-bis - (Concessione dei benefìci ai recidivi).
– 1. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva
e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti
di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata
applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto
comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva
inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione
dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento
in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente
o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista
dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono
essere concessi una sola volta».
Art. 9.
1. All’articolo 656 del codice di procedura penale, il
comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma
5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna
da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere
nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la
recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice
penale».
Art. 10.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 2 del
codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le
disposizioni dell’articolo 6 non si applicano ai procedimenti
e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano
più lunghi di quelli previgenti.
3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione
risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti
e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo
grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento,
nonchè dei processi già pendenti in grado di appello
o avanti alla Corte di cassazione.
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