| Legge
n. 154 del 5 Aprile 2001
"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001
Art. 1.
(Misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 291 del codice di procedura
penale è aggiunto il seguente:
«2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico
ministero può chiedere al giudice, nell’interesse
della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui
all’articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora
la misura cautelare sia successivamente revocata».
2. Dopo l’articolo 282 del codice di procedura penale
è inserito il seguente:
«Art. 282-bis. – (Allontanamento dalla casa familiare).
– 1. Con il provvedimento che dispone l’allontanamento
il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente
la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi
senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale
autorizzazione può prescrivere determinate modalità
di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità
della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può
inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi
determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in
particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di
origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione
sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice
prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può
altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno
a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura
cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice
determina la misura dell’assegno tenendo conto delle circostanze
e dei redditi dell’obbligato e stabilisce le modalità
ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario,
che l’assegno sia versato direttamente al beneficiario da
parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla
retribuzione a lui spettante. L’ordine di pagamento ha efficacia
di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti
anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre
che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto
efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia
se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento
di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore
del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga
l’ordinanza prevista dall’articolo 708 del codice
di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile
in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero
al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato
se mutano le condizioni dell’obbligato o del beneficiario,
e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli
570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno
dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può
essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dall’articolo 280».
Art. 2.
(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)
1. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è
inserito il seguente:
«Titolo IX-bis.
ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Art. 342-bis.
(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è
causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o
morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente,
il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile
d’ufficio, su istanza di parte, può adottare con
decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo
342-ter.
Art. 342-ter.
(Contenuto degli ordini di protezione)
Con il decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice
ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole,
la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento
dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto
la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove
occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati
dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio
della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi
congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi
di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba
frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra
l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un
centro di mediazione familiare, nonchè delle associazioni
che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza
di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;
il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi
che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono
prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di
versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata
direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato,
detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti
commi, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che
decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso.
Questa non può essere superiore a sei mesi e può
essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi
motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità
di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in
ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto
ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione,
ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale
sanitario».
Art. 3.
(Disposizioni processuali)
1. Dopo il capo V del Titolo II del Libro quarto del codice
di procedura civile è inserito il seguente:
«CAPO V-bis.
DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Art. 736-bis.
(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro
gli abusi familiari).
Nei casi di cui all’articolo 342-bis del codice civile,
l’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con
ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante,
che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è
affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti,
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo
della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di
vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede
con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie
informazioni, può adottare immediatamente l’ordine
di protezione fissando l’udienza di comparizione delle parti
davanti a sé entro un termine non superiore a quindici
giorni ed assegnando all’istante un termine non superiore
a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.
All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca l’ordine
di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di
protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero
conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione precedentemente
adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo
al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell’articolo
739. Il reclamo non sospende l’esecutività dell’ordine
di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in
composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato
non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso
il provvedimento impugnato.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano
al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti».
Art. 4.
(Trattazione nel periodo feriale dei magistrati)
1. Nell’articolo 92, primo comma, dell’ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12,
dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite
le seguenti: «per l’adozione di ordini di protezione
contro gli abusi familiari,».
Art. 5.
(Pericolo determinato da altri familiari)
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto
compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole
sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso
dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente
del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In
tal caso l’istanza è proposta dal componente del
nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta
pregiudizievole.
Art. 6.
(Sanzione penale)
1. Chiunque elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo
342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto
assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi
o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall’articolo
388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì
l’ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.
Art. 7.
(Disposizioni fiscali)
1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all’azione
civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonchè
i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere
la corresponsione dell’assegno di mantenimento previsto
dal comma 3 dell’articolo 282-bis del codice di procedura
penale e dal secondo comma dell’articolo 342-ter del codice
civile, sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra
tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di
copia nonchè dall’obbligo della richiesta di registrazione,
ai sensi dell’articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni.
Art. 8.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge
non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta
dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è
stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo
procedimento si è svolta l’udienza di comparizione
dei coniugi davanti al presidente prevista dall’articolo
706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall’articolo
4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente,
negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e
nella legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni,
e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti
aventi i contenuti indicati nell’articolo 342-ter del codice
civile.
2. L’ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli
2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata,
nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge
istante o nei suoi confronti, l’ordinanza contenente provvedimenti
temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall’articolo
708 del codice di procedura civile e dall’articolo 4 della
legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
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