| Legge
28 agosto 1997, n. 285
"Disposizioni per la
promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997
Art. 1.
(Fondo nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza)
1. É istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato
alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale
e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità
della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad
esse piú confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva
o affidataria, in attuazione dei princípi della Convenzione
sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge
27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
2. Il Fondo é ripartito tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse
del Fondo é riservata al finanziamento di interventi da
realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna,
Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria,
Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della
quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima
rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo
i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni
del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) numero di minori presenti in presídi residenziali socio-assistenziali
in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo
come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto
della soglia di povertà cosí come stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività
criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi
civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio
centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale,
con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno,
del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari
opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate
ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo é autorizzata la spesa
di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a
decorrere dall'anno 1998.
Art. 2.
(Ambiti territoriali di intervento)
1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono,
sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti territoriali
di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati
ai sensi dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55,
e successive modificazioni, e procedono al riparto economico delle
risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli
interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
Possono essere individuati, quali ambiti ter ritoriali di intervento,
comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.
2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento
di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano,
in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie
locali e i centri per la giustizia minorile, approvano piani territoriali
di intervento della durata massima di un triennio, articolati
in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo
piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti
locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento.
I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono
all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di
finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'articolo
1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3,
nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni ambito
territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni possono
impiegare una quota non superiore al 5 per cento delle risorse
loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali
di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia
e per l'adolescenza.
3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento
dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza
regionale del Fondo di cui all'articolo 1, nonché di interventi
non finanziati dallo stesso Fondo.
Art. 3.
(Finalità dei progetti)
1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo
1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:
a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla
relazione genito re-figli, di contrasto della povertà e
della violenza, nonché di misure alternative al ricovero
dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresí
della condizione dei minori stranieri;
b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per
la prima infanzia;
c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo
libero, anche nei periodi di sospensione delle attività
didattiche;
d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti
civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente
urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere
e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione,
nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di
genere, culturali ed etniche;
e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie
naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o piú
minori con handicap al fine di migliorare la qualità del
gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e
di istituzionalizzazione.
Art. 4.
(Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto
della povertà e della violenza, nonché misure alternative
al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a) , possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato
di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori,
anche se separati;
b) l'attività di informazione e di sostegno alle scelte
di maternità e paternità, facilitando l'accesso
ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità
di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;
c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia
al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle
situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante
il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari,
diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica
e per quelli di pronto intervento;
d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;
e) l'accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e
portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, in piccole
comunità educativo-riabilitative;
f) l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari
nei casi previsti dall'articolo 47- ter, comma 1, numero 1), della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle
quali possono altresí accedere i padri detenuti, qualora
la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare
assistenza ai figli minori;
g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà
con figli minori, o in stato di gravidanza, nonché la promozione
da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti
la potestà con figli minori al seguito;
h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso
o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e
di violenza sui minori;
i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie
e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali;
l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino
malato ed ospedalizzato.
2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo
avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni
previste nei piani socio-sanitari regionali.
Art. 5.
(Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per
la prima infanzia)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera b), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e
di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano
la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente
si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;
b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza
a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero
non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di
riposo pomeridiano.
2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili
nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono
essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni
e dai gruppi.
Art. 6.
(Servizi ricreativi ed educativi
per il tempo libero)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso
il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare
la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale
e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni
di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo
sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento
nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.
2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori
educativi con specifica competenza professionale e possono essere
previsti anche nell'ambito dell'at tuazione del regolamento recante
la disciplina delle iniziative complementari e delle attività
integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.
Art. 7.
(Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani
e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano
la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali
e sportivi;
b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza
ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica
utilità;
c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli
adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.
Art. 8.
(Servizio di informazione,
promozione, consulenza, monitoraggio
e supporto tecnico)
1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di
promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico
per la realizzazione delle finalità della presente legge.
A tali fini il Dipartimento si avvale del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia.
2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati
a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità
degli interventi;
c) assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei
progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con particolare
attenzione, altresí, per la realizzazione dei migliori
progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE)
n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla
Commissione delle Comunità europee.
3. Il servizio, in caso di rilevata necessità, per le funzioni
di segreteria tecnica relative alle attività di promozione
e di monitoraggio e per le attività di consulenza e di
assistenza tecnica, puó avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, di enti e strutture da individuare nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, con proprio decreto,
definisce le modalità organizzative e di funzionamento
per l'attuazione del servizio.
5. Per il funzionamento del servizio é autorizzata la spesa
annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.
Art. 9.
(Valutazione dell'efficacia della spesa)
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro
per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia,
sull'impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi
conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni
di vita dei minori nel rispettivo territorio. Qualora, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote
di competenza del Fondo di cui all'articolo 1 ed all'individuazione
degli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2,
il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione
dei fondi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di
cui alla presente legge nei comuni commissariati, il Ministro
dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il
Ministro per la solidarietà sociale, provvede a definire
le funzioni delle prefetture competenti per territorio per il
sostegno e l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali
di intervento di cui all'articolo 2.
Art. 10.
(Relazione al Parlamento)
1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la solidarietà
sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione
della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'articolo 9.
Art. 11.
(Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e statistiche
ufficiali sull'infanzia)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale convoca periodicamente,
e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infanzia
e sull'adolescenza, organizzata dal Dipartimento per gli affari
sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale
di documentazione e di analisi per l'infanzia e della Conferenza
dei presi denti delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza sono
a carico del Fondo di cui all'articolo 1.
2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'infanzia
e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano
all'interno del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un
flusso informativo con periodicità adeguata sulla qualità
della vita dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della
famiglia, della scuola e, in genere, della società.
Art. 12.
(Rifinanziamento della legge
19 luglio 1991, n. 216)
1. Per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 3 della
legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall'articolo 3
del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, é autorizzata la spesa
di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della
citata legge n. 216 del 1991, é autorizzata la spesa di
lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari
a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate
per i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata
legge n. 216 del 1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo
del Ministero dell'interno.
Art. 13.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 8 della
presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1997 e a lire
315 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente
legge possono essere utilizzate quale copertura della quota di
finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione
europea.
3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|
|