| LEGGE
SULL’AFFIDAMENTO CONDIVISO
Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento
condiviso dei figli (Testo definitivo approvato dalle Commissioni
riunite del Senato, Giustizia ed Infanzia, in data 24 gennaio
2006)
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Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito
dal seguente:
“Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli) – Anche
in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore
ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione
da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.Per realizzare la
finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia
la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi
alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale
e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità
che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure
stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i
tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun
genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui
ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura,
all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende
atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi
intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo
alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi
i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative
all’istruzione, all’educazione e alla salute sono
assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà
separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno
dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale
al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la
corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il
principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza
con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti
da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici
ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal
giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori
non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone
un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni
oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
“Art. 155-bis. - (Affidamento a un solo genitore e opposizione
all’affidamento condiviso) – Il giudice può
disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori
qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento
all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere
l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni
indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone
l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi,
per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo
comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente
infondata, il giudice può considerare il comportamento
del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti
da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione
dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
Art. 155-ter. - (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento
dei figli) – I genitori hanno diritto di chiedere in ogni
tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento
dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà
su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura
e alla modalità del contributo.
Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e
prescrizioni in tema di residenza) – Il godimento della
casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto
dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice
tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori,
considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto
al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario
non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento
di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili
a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio,
l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce
con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione
degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli
economici.
Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)
– Il giudice, valutate le circostanze, può disporre
in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente
il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa
determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente
diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano
integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies. - (Poteri del giudice e ascolto del minore) –
Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti
di cui all’articolo 155, il giudice può assumere,
ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice
dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia
compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace
di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite
le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione
dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire
che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione
per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela
dell’interesse morale e materiale dei figli”.
Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura civile)
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura
civile, è aggiunto il seguente:
“Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può
proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si
pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto
nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del
provvedimento”.
2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile,
è inserito il seguente:
“Art. 709-ter. - (Soluzione delle controversie e provvedimenti
in caso di inadempienze o violazioni) – Per la soluzione
delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio
della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento
è competente il giudice del procedimento in corso. Per
i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente
il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i
provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti
che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il
corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento,
può modificare i provvedimenti in vigore e può,
anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori,
nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori,
nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo
di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili
nei modi ordinari”.
Art. 3.
(Disposizioni penali)
1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si
applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre
1970, n. 898.
Art. 4.
(Disposizioni finali)
1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione
consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento,
di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della
presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei
modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura
civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970,
n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione delle
disposizioni della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in
caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di
nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi
ai figli di genitori non coniugati.
Art. 5.
(Disposizione finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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