| Legge
23 dicembre 1997, n. 451
"Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia
e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997
Art. 1.
Commissione parlamentare per l'infanzia
1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia con
compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli
accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti
e allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.
2. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati
nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero
dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la
presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti
e due segretari.
4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati
delle attivita' svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi
che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo
dei soggetti in eta' evolutiva.
5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale,
i risultati della propria attivita' e formula osservazioni e proposte
sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessita' di adeguamento
della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la
rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento
ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge
27 maggio 1991, n. 176.
6. E' istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia
e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno,
nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York.
Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalita'
di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.
Art. 2.
Osservatorio nazionale per l'infanzia
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio nazionale
per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarieta' sociale.
2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale
di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo
dei soggetti in eta' evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale
sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia,
adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire
priorita' ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione
per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano individua, altresi',
le modalita' di finanziamento degli interventi da esso previsti
nonche' le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni
svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli
enti locali.
3. Il piano e' adottato sentita la Commissione di cui all'articolo
1, che si esprime entro sessanta giorni.
4. Il piano e' adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge
12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale,
entro novanta giorni dalla data di presentazione alla Commissione
di cui all'articolo 1. Il primo piano nazionale di azione e' adottato
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla
condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi
diritti.
6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44
della citata Convenzione di New York alle scadenze indicate dal
medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio.
Art. 3.
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia
1. L'Osservatorio di cui all'articolo 2 si avvale di un Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo
svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali puo' stipulare
convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca
pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel
campo dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali,
dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali
e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per eta',
anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle
regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici,
privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e
sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale,
regionale e locale;
c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle
relative ai soggetti in eta' evolutiva provenienti, permanentemente
o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione
dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e
dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata
ai minori;
d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio,
lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente,
all'articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali
e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia
in Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali,
per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le
condizioni di vita dei soggetti in eta' evolutiva nonche' di interventi
per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;
f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni
pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze
in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni
operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte
le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano
il mondo minorile.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge
il Centro puo' intrattenere rapporti di scambio, di studio e di
ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare
con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia
previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York
il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988,
n. 312.
Art. 4.
Organizzazione
1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2
e del Centro di cui all'articolo 3 si provvede con apposito regolamento
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti
di associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative
sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati
nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia.
2. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia
assorbe finalita', compiti e risorse del Centro di cui all'articolo
9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di infanzia
e di adolescenza tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo
con le amministrazioni provinciali, e le province autonome di
Trento e di Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento
degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti
i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza
in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti tutti
i dati relativi a:
a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica
dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento
nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai
privati.
4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno,
i dati raccolti e le proposte formulate al Centro di cui all'articolo
3.
Art. 5.
Copertura finanziaria
1. All'onere per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo
2 e del Centro di cui all'articolo 3, valutato in lire 10 miliardi
per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Al fine di sostenere l'avvio delle attivita' previste dall'articolo
4, comma 3, e' corrisposta, nell'ambito dello stanziamento previsto
al comma 1, per il triennio 1997-1999, una somma annua non superiore
a lire 300 milioni per ciascuna regione quale contributo per le
spese documentate sostenute.
|
|