| Legge
20 marzo 2003, n. 77
"Ratifica ed esecuzione
della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei
fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2003-
Supplemento Ordinario n. 66
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli,
fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione
di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo
21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.
Art. 3.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente
legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo della Convenzione)
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