| SENATO
DELLA REPUBBLICA
XIV
3503
Attesto che le Commissioni riunite
2ª (Giustizia) e Speciale in materia di infanzia e di minori,
il 19 gennaio 2006, hanno approvato, con modificazioni, il seguente
disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato
dalla Camera dei deputati:
Disposizioni in materia di lotta contro
lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche
a mezzo INTERNET
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE
DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA
Art. 1.
1. All’articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma
è sostituito dai seguenti:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa
tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di
altra utilità economica, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso
nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici,
si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona
minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o
della multa, ridotta da un terzo a due terzi».
Art. 2.
1. All’articolo 600-ter del codice penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza
esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero
induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche
è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la
multa da euro 25.822 a euro 258.228»;
b) al terzo comma, dopo la parola: «divulga» è
inserita la seguente: «, diffonde»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo,
secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito,
il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549
a euro 5.164»;
d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena
è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il
materiale sia di ingente quantità».
Art. 3.
1. L’articolo 600-quater del codice penale è sostituito
dal seguente:
«Art. 600-quater. – (Detenzione di materiale pornografico).
– Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo
600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico
realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore
a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi
ove il materiale detenuto sia di ingente quantità».
Art. 4.
Dopo l’articolo 600-quater del codice penale, come sostituito
dall’articolo 3 della presente legge, è inserito
il seguente:
«Art. 600-quater. 1. (Pornografia virtuale). Le disposizioni
di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando
il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate
utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di
esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche
di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni
reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come
vere situazioni non reali.
Art. 5.
1. All’articolo 600-septies del codice penale è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«La condanna o l’applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura
penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni
caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o
servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate
prevalentemente da minori».
Art. 6.
1. All’articolo 609-quater del codice penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole
sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di
cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia,
il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo,
una relazione di convivenza»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo
609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il
di lui convivente, o il tutore che, con l’abuso dei poteri
connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona
minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la
reclusione da tre a sei anni».
Art. 7.
1. All’articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), la parola: «quattordici» è
sostituita dalla seguente: «diciotto»;
b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) se il fatto è commesso dall’ascendente,
dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore
ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni
di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia
o che abbia con esso una relazione di convivenza».
Art. 8.
1. All’articolo 609-nonies del codice penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, dopo le parole: «La condanna»
sono inserite le seguenti: «o l’applicazione della
pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale»;
b) al numero 1), dopo le parole: «elemento costitutivo»
sono inserite le seguenti: «o circostanza aggravante»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La condanna o l’applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis,
609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che
non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies,
comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque
incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da
ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche
o private frequentate prevalentemente da minori».
Art. 9.
1. All’articolo 734-bis del codice penale le parole: «600-ter,
600-quater» sono sostituite dalle seguenti: «600-ter
e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui
all’articolo 600-quater.1,».
Art. 10.
1. All’articolo 25-quinquies, comma 1, del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «600-ter, primo e secondo
comma,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi
al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «e 600-quater,»
sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale
pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,».
Art. 11.
1. All’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura
penale, dopo le parole: «di cui all’articolo 51, commi
3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «i procedimenti
per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma,
600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo
comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione
o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,».
Art. 12.
1. All’articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di
procedura penale, dopo le parole: «delitto di pornografia
minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo,»
sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale
pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,».
2. All’articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale,
dopo la lettera l) è inserita la seguente:
«l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico
previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relative al materiale pornografico di
cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice;».
Art. 13.
1. All’articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice
di procedura penale, dopo le parole: «del codice penale»
sono aggiunte le seguenti: «, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo
codice».
Art. 14.
1. All’articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura
penale, dopo le parole: «600-ter, 600-quater,» sono
inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico
di cui all’articolo 600-quater.1,».
2. All’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura
penale, dopo le parole: «600-ter,» sono inserite le
seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di
cui all’articolo 600-quater.1,».
3. All’articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura
penale, dopo le parole: «600-ter,» sono inserite le
seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di
cui all’articolo 600-quater.1,».
Art. 15.
1. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, al comma 1, quarto periodo, dopo le
parole: «articoli 575,» sono inserite le seguenti:
«600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies,» e dopo le parole:
«dagli articoli 609-bis,» sono inserite le seguenti:
«609-ter,».
Art. 16.
1. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: «600-quater,»
sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale
pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,».
2. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: «600-quater»
sono inserite le seguenti: «, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,».
3. Le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge 3
agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui
all’articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo, del
codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico
di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice.
Art. 17.
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o
individuali in Paesi esteri hanno l’obbligo, a decorrere
dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente
nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di
viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi
generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza:
«Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo
..... della legge ..... n. .... – La legge italiana punisce
con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se commessi all’estero».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento
ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati
successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Gli operatori turistici che violano l’obbligo di cui
al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All’irrogazione
della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive.
Art. 18.
1. All’articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge
3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: «600-ter, terzo comma,
e 600-quater del codice penale,» sono inserite le seguenti:
«anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo
600-quater.1 dello stesso codice,».
Capo II.
NORME CONTRO
LA PEDOPORNOGRAFIA
A MEZZO INTERNET
Art. 19.
1. Dopo l’articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis. – (Centro nazionale per il contrasto
della pedopornografia sulla rete INTERNET) – 1. Presso l’organo
del Ministero dell’interno di cui al comma 2 dell’articolo
14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della
pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato “Centro“,
con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti
anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici
e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti
siti che diffondono materiale concernente l’utilizzo sessuale
dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di
comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari
dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti
gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando
le iniziative e le determinazioni dell’autorità giudiziaria,
in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché
i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti,
sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.
2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie
esistenti. Dall’istituzione e dal funzionamento del Centro
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento per le pari opportunità elementi informativi
e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET,
al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto
e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui
all’articolo 17, comma 1.
Art. 14-ter. – (Obblighi per fornitori dei servizi della
società dell’informazione resi attraverso reti di
comunicazione elettronica) – 1. I fornitori dei servizi
resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati,
fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di
settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza,
le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono
o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico,
nonché a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia
richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese
o soggetti.
2. I fornitori dei servizi per l’effetto della segnalazione
di cui al comma 1 devono conservare il materiale oggetto della
stessa per almeno quarantacinque giorni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi
di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 50.000 a euro 250.000. All’irrogazione della sanzione
provvede il Ministero delle comunicazioni.
4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non
si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 14-quater. – (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire
l’accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico)
– 1. I fornitori di connettività alla rete INTERNET,
al fine di impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro,
sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le
relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati
con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e sentite
le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di
connettività della rete INTERNET. Con il medesimo decreto
viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori
di connettività alla rete INTERNET devono dotarsi degli
strumenti di filtraggio.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro
250.000. All’irrogazione della sanzione provvede il Ministero
delle comunicazioni.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non
si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 14-quinquies. - (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione
di materiale pedopornografico). – 1. Il Centro trasmette
all’Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva
comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica,
a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano
servizi di pagamento, le informazioni di cui all’articolo
14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati
per la commercializzazione di materiale concernente l’utilizzo
sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di
comunicazione.
2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane
Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento
comunicano all’UIC ogni informazione disponibile relativa
a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati
ai sensi del comma 1.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e dell’articolo
14-bis l’UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite
ai sensi del comma 2.
4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche,
dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e
dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento
con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all’accettazione,
da parte di questi ultimi, di carte di pagamento.
5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare
della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l’acquisto
di materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori
sulla rete INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla banca,
all’istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa
e all’intermediario finanziario emittente la carta medesima,
i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l’autorizzazione
all’utilizzo della carta al rispettivo titolare.
6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane
Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento,
in conformità con le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia,
segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell’ambito
delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate
ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990,
n. 386.
7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane
Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento
comunicano all’UIC l’applicazione dei divieti, i casi
di risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile
relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti
indicati ai sensi del comma 1. L’UIC trasmette le informazioni
così acquisite al Centro.
8. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell’interno,
della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle comunicazioni,
per le pari opportunità e per l’innovazione e le
tecnologie, di intesa con la Banca d’Italia e l’UIC,
sentito l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati
personali, sono definite le procedure e le modalità da
applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici
e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo.
9. La Banca d’Italia e l’UIC verificano l’osservanza
delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento
previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di
moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari
finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione,
ai responsabili è applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 500.000. All’irrogazione della sanzione
provvede la Banca d’Italia nei casi concernenti uso della
moneta elettronica, ovvero il Ministro dell’economia e delle
finanze, su segnalazione della Banca d’Italia o dell’UIC,
negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura
prevista dall’articolo 145 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
10. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni
di cui al comma 9 sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all’articolo
17, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative
per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET».
2. Il decreto di cui all’articolo 14-quater, comma 1, della
legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Il regolamento di cui all’articolo 14-quinquies, comma
8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, è adottato entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20.
1. All’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per le pari opportunità l’Osservatorio
per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile
con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni
relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni,
per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine
è autorizzata l’istituzione presso l’Osservatorio
di una banca dati per raccogliere, con l’apporto dei dati
forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per
il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le
pari opportunità sono definite la composizione e le modalità
di funzionamento dell’Osservatorio nonché le modalità
di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per
quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per
la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina
delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l’istituzione
e l’avvio delle attività dell’Osservatorio
e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata
la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2006 e di 750.000
euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre
2005, n. 266. A decorrere dall’anno 2009, si provvede ai
sensi dell’articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2. Il decreto di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della
legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
IL PRESIDENTE
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