| LEGGE
16 marzo 2006, n.146
Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati
dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
***
(GU n. 85 del 11-4-2006- Suppl. Ordinario n.91)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art.1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine
organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il
15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
Art.2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed ai Protocolli
di cui all'articolo 1, di seguito denominati rispettivamente:
«Convenzione» e «Protocolli», a decorrere
dalla data della loro rispettiva entrata in vigore.
Art.3.
Definizione di reato transnazionale
1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale
il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale
organizzato, nonche':
a) sia commesso in piu' di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale
della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo
avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato
un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita' criminali
in piu' di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali
in un altro Stato.
Art.4.
Circostanza aggravante
1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato
il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in
attivita' criminali in piu' di uno Stato la pena e' aumentata
da un terzo alla meta'.
2. Si applica altresi' il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Art.5.
Autorita' centrale ed autorita' di riferimento per le attivita'
previste dalla Convenzione e dai Protocolli
1. L'autorita' centrale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 13,
della Convenzione, e' il Ministro della giustizia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le autorita' di riferimento per
le attivita' previste dalla Convenzione e dai Protocolli.
Art.6.
Informazione al Parlamento sulla cooperazione in materia di estradizione
e di assistenza giudiziaria
1. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le
Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo
16 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati
Parte in materia di estradizione.
2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le
Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo
18 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati
Parte in materia di assistenza giudiziaria.
Art.7.
Trasferimento dei procedimenti penali
1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall'articolo
21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei
limiti degli Accordi internazionali. Tali Accordi sono ratificati
previa autorizzazione data con legge.
2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le
Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo
21 della Convenzione, in merito al quadro complessivo degli Accordi
di trasferimento raggiunti con gli altri Stati Parte, al numero
dei procedimenti penali effettivamente trasferiti e ad eventuali
problemi applicativi.
Art.8.
Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia
1. Con cadenza annuale il Ministro dell'interno informa le Camere
sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 27 della
Convenzione, con specifico riferimento alle azioni intraprese
sulla base di tale disposizione ed al quadro delle intese o accordi
conclusi ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.
Art.9.
Operazioni sotto copertura
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non
sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa
antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso
di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli
articoli 648-bis e 648-ter nonche' nel libro II, titolo XII, capo
III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi,
munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi
3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche
per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza
agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano
denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono
oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o
altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza
o ne consentono l'impiego;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi
investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri
specializzati nell'attivita' di contrasto al terrorismo e all'eversione
e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attivita'
di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso
di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con
finalita' di terrorismo, anche per interposta persona, compiono
le attivita' di cui alla lettera a).
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita'
o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto
con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone
il pubblico ministero al piu' presto e comunque entro le quarantotto
ore dall'inizio delle attivita'.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta,
secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dagli
organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili
di livello almeno provinciale, d'intesa con la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti
previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero
competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto,
anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile
dell'operazione, nonche' il nominativo degli eventuali ausiliari
impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato
senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso della operazione
delle modalita' e dei soggetti che vi partecipano, nonche' dei
risultati della stessa.
5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari
ai quali si estende la causa di non punibilita' prevista per i
medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni puo' essere autorizzata
l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti
di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione
e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi
informatici, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con
gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite
altresi' le forme e le modalita' per il coordinamento, anche in
ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli
organismi investigativi.
6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori
ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei
delitti previsti dal comma 1 nonche' di quelli previsti dagli
articoli 629 e 644 del codice penale, gli ufficiali di polizia
giudiziaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni possono
omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato
avviso, anche oralmente, al pubblico ministero e provvedono a
trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive
quarantotto ore.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero
puo', con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti
che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di
delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro.
Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti
puo' essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve
essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico
ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni
necessarie al controllo degli sviluppi dell'attivita' criminosa,
comunicando i provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria
competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero
attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita
dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello
Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo
per commettere i delitti.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4 e 6 ed i provvedimenti adottati
dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo
trasmessi al procuratore generale presso la corte d'appello.
Per i delitti indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale, la comunicazione e' data al procuratore nazionale
antimafia.
9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o i beni
sequestrati in custodia giudiziale, con facolta' d'uso, agli organi
di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego
nelle attivita' di contrasto di cui al presente articolo.
10. Chiunque, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo,
indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti
di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e'
punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la
reclusione da due a sei anni.
11. Sono abrogati:
a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni;
b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;
f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
Art.10.
Responsabilita' amministrativa degli enti
1. In relazione alla responsabilita' amministrativa degli enti
per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni
di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli
416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria
da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma
2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per
una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare
la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente
la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti
di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica
all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento
quote.
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente
articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, per una durata non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per
i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa
pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente
articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per
i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale,
si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino
a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
Art.11.
Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente
1. Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora
la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto
o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la
confisca di somme di denaro, beni od altre utilita' di cui il
reo ha la disponibilita', anche per interposta persona fisica
o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto
o prezzo. In caso di usura e' comunque ordinata la confisca di
un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi
o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza
di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o
le utilita' assoggettati a confisca di valore corrispondente al
prodotto, al profitto o al prezzo del reato.
Art. 12.
Attivita' di indagine a fini di confisca
1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente
legge, il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini
di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attivita'
di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o
le altre utilita' soggette a confisca a norma dell'articolo 11
della presente legge e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
Art. 13.
Attribuzione di competenze al procuratore distrettuale antimafia
1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente
legge sono attribuite anche al procuratore distrettuale antimafia
le competenze attribuite al procuratore della Repubblica e al
questore dall'articolo 2-bis, commi 1, 4 e 6, dall'articolo 2-ter,
commi secondo, sesto e settimo, dall'articolo 3-bis, settimo comma,
dall'articolo 3-quater, commi 1 e 5 e dall'articolo 10-quater,
secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Art. 14.
Modifica dell'articolo 377 del codice penale
1. La rubrica dell'articolo 377 del codice penale e' sostituita
dalla seguente: «(Intralcio alla giustizia)».
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 377 del codice penale sono
inseriti i seguenti:
«Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo
comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene
stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite
in misura non eccedente un terzo.
Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono
le condizioni di cui all'articolo 339».
3. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n.
575, dopo la parola: «353,» sono inserite le seguenti:
«377, terzo comma,».
Art. 15.
Interventi in materia di armi da fuoco
1. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, la parola: «cinque»
e' sostituita dalla seguente: «dieci».
2. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, dopo la parola: «matricola», sono inserite
le seguenti: «, nonche' l'indicazione del luogo di produzione
e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel
caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea».
Art. 16.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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