| Legge
11 marzo 2002, n. 46
"Ratifica ed esecuzione
dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo,
concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione
dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento
dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre
2000"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002 -
Supplemento Ordinario n. 65
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica autorizzato a ratificare i
Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo,
concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione
dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento
dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre
2000.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui all'articolo
1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita'
a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo concernente
la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia
rappresentante bambini e dall'articolo 10 del Protocollo concernente
il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dei Protocolli)
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