Ricerca

Risultati 1 - 10 su 10 per "minore".
giovedì 24 giugno 2010
Percorsi integrati: linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali ha presentato oggi, 24 giugno 2010, al pubblico e ai media, presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, le "Linee Guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore", frutto del lavoro congiunto effettuato dal Tavolo Tecnico promosso dal Consiglio Nazionale stesso e al quale hanno partecipato esponenti dell’Associazione Nazionale Magistrati, dell’Associazione Magistrati per i Minorenni e la Famiglia, del Consiglio Nazionale Forense, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero del Lavoro e Politiche sociali.

In allegato le Linee Guida.


Leggi | Scarica il file (410,54 KBytes - 579 downloads)
mercoledì 12 maggio 2010
"Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato" - Commento n. 12 ONU

UNICEF ITALIA ha ultimato la traduzione italiana del Commento generale n.12 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia "Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato", un importante strumento di lavoro anche per le procedure di protezione dei bambini vittime di violenza.


Leggi | Scarica il file (419,76 KBytes - 527 downloads)
lunedì 22 marzo 2010
A. Gatto - La testimonianza “debole”: la testimonianza della vittima di reato

Pubblichiamo la relazione svolta dalla dottoressa Annamaria Gatto, giudice del Tribunale di Milano, alla Nona Commissione del CSM in data 8-10 marzo nel corso dell'incontro di studio sul tema "PROVA DICHIARATIVA: MECCANISMI DEL RICORDO, TECNICHE DI ESCUSSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE”.

La relazione risulta particolarmente utile ed interessante anche per tutti gli operatori psico-sociali coinvolti nel processo di ascolto del minore vittima di reato.


Leggi | Scarica il file (196,25 KBytes - 696 downloads)
lunedì 31 agosto 2009
Ricognizione sulle principali disposizioni di legge in materia di minori e famiglia - Agosto 2009

Si ringrazia il dr. Andrea Pinna, giurista per i minori, Rete provinciale Ausl-Comuni/Ferrara, che ha redatto la scheda.

 

RICOGNIZIONE DELLE NUOVE PRINCIPALI  DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA  DI MINORI E FAMIGLIA

L’art.12-quater L.125/2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) modifica l’art.25 del DPR 448/1988 (Processo penale minorile), aggiungendo il comma 2-ter “Il PM non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore”.

La L.38/2009 (Misure urgenti di sicurezza pubblica,di contrasto alla violenza sessuale,nonché in tema di atti persecutori.) introduce l’art.612-bis c.p. (Atti persecutori) inerenti minacce o molestie reiterate che provocano ansia o paura per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona  cui si è affettivamente legato o che costringono ad alterare le proprie abitudini di vita.

E’ prevista un’aggravante se l’autore delle persecuzioni sia  il coniuge legalmente separato/divorziato o persona con cui si ha avuto una relazione affettiva; se la parte offesa è un minore la pena è sensibilmente aumentata e il reato diventa procedibile d’ufficio,quindi va segnalato alla Procura ex art.331 c.p.p. e non è ammessa la procedura amministrativa (eventuale) dell’ammonimento da parte del Questore.

La legge 38 introduce altresì  nell’ambito della procedura di contrasto alla violenza nelle relazioni familiari (L.154/2001), il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art.282-ter c.p.p.) da comunicarsi “ai servizi socio-assistenziali del territorio”(art.282-quater c.p.p.);nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia,violenza sessuale,pedopornografia, prevede l’incidente probatorio per la testimonianza del minore di anni 18 (nuovo art.392/comma 1-bis c.p.). 

La L.94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) reintroduce il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art.341-bis c.p.),modifica la legge sulla cittadinanza (L.91/1992) portando da sei mesi a due anni la regolare residenza in Italia,successiva al matrimonio, necessaria al coniuge straniero che abbia sposato il cittadino per acquisire la cittadinanza italiana (è sufficiente un anno,in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);modifica altresì l’art.116/1 c.c. richiedendo il permesso di soggiorno allo straniero che voglia sposarsi in Italia con un cittadino;introduce il reato (anche per i minorenni) di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art.10-bis del TU sull’immigrazione,DL 286/1998).

Il permesso di soggiorno non è richiesto per accedere alle prestazioni sanitarie di cui all’art.35 del citato TU 286 e per quelle scolastiche obbligatorie, né per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione “trattandosi di dichiarazioni rese anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto” (art.6/2 del TU 286 modificato e interpretato dalla circolare ministeriale n.19/2009) .

In materia di ricongiungimento familiare, la citata L.94 lo riconosce (entro 180 giorni dalla richiesta) al genitore naturale straniero che abbia possibilità di alloggio e reddito,quando il figlio minore già soggiorni regolarmente in Italia con l’altro genitore (nuovo art.29/5 TU 286).

Per i minori stranieri non accompagnati che abbiano compiuto 18 anni,è rilasciato il permesso di soggiorno, purchè precedentemente affidati ex L.184/1983 o sottoposti a tutela e che abbiano seguito per almeno due anni  un progetto d’integrazione presso un ente pubblico o privato registrato (nuovo art.32 TU 286).

Per quanto attiene agli effetti sui minori delle modifiche al codice penale introdotte dalla L.94 si segnalano:

  • il nuovo articolo 600-octies che sanziona più gravemente l’impiego di minori dei 14 anni nell’accattonaggio , la pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale,se lo sfruttamento è agito da chi riveste tale ruolo e l’attivazione della magistratura minorile;
  •  la modifica dell’art.61 c.p. che introduce nelle aggravanti comuni ai reati contro la persona in danno di un minore,averlo compiuto “all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione”;
  •  la modifica dell’art.388 c.p. in tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice,che prevede la reclusione fino a tre anni per chi elude un provvedimento del giudice civile in materia di affidamento del minore;
  • la modifica dell’art.527 (Atti osceni) che prevede un aumento di pena se il reato è commesso nelle adiacenze di luoghi abitualmente frequentati da minori,col pericolo che essi vi assistano;
  •  l’introduzione tra le aggravanti della violenza sessuale,dell’averla compiuta all’interno o nelle vicinanze di un istituto d’istruzione o formazione frequentato dalla vittima (art.609-ter/1°comma,5-bis);
  •  la modifica dell’art.605 (Sequestro di persona), con aggravamento progressivo di pena se la vittima è un minore, se avviene in determinate circostanze,se il minore muore (ergastolo);
  • l' introduzione dell’art.574-bis (Sottrazione e trattenimento di minore all’estero) che prevede una pena fino a quattro anni di reclusione per chi sottrae un minore all’esercente la potestà o la tutela,conducendolo o trattenendolo all’estero; la pena è inferiore se vi è il consenso del minore almeno quattordicenne.

L’entrata in vigore dall’8 agosto 2009 della L.94/09 e dell’art.10-bis inserito nel TU 286/1998 che prevede come reato (ovviamente procedibile d’ufficio) l’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato,impone a tutti gli operatori del sistema di tutela dei minori (operatori socio-sanitari pubblici e privati convenzionati, magistrati, forze dell’ordine ecc.) l’obbligo ex art.331 c.p.p. di denunciare alla Procura il fatto-reato conosciuto nell’esercizio delle proprie funzioni.

Alcune categorie professionali sono esentate: i sanitari (art.35/5 TU 286 e art.365/2 c.p.) e gli avvocati (art.334-bis c.p.p.), non tutti gli altri; il che è facile prevedere annullerà il superiore interesse del minore,inteso come persona a prescindere dal suo attuale status (artt.2 e 32 Cost.), sancito dall’art.3 L.176/91 (Convenzione ONU sui diritti del minore), oltre a creare seri problemi etici, professionali,  deontologici a chi opera in questa materia.

 

mercoledì 19 novembre 2008
Giornata Mondiale per la Prevenzione della Violenza all'Infanzia 2008 - Iniziative del CISMAI

Il CISMAI, Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia, il più grande network nazionale di centri pubblici e privati specializzati nella prevenzione e protezione dei bambini abusati, ha organizzato, per il secondo anno consecutivo, iniziative in tutta Italia in occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione dell’Abuso all’Infanzia 2008, che ricorre il 19 novembre in sinergia con l’anniversario della firma della Convenzione ONU sui diritti dei bambini (20 novembre).

Si tratta di un appuntamento annuale, promosso dalla Fondazione Summit Mondiale delle Donne – Dipartimento Infanzia di Ginevra, al quale partecipa una Coalizione per la lotta alla violenza sui minori composta 783 organizzazioni non governative presenti in 128 Stati.

Nel mondo sono 40 milioni i bambini vittime di abuso; 1 bambina su 4 ed un bambino su 9 sono stati sessualmente abusati prima dei 18 anni; due milioni di bambini sono vittime dell’industria del sesso. Sono cifre drammatiche che impongono una mobilitazione mondiale per il rilanciare il contrasto e la prevenzione della violenza fra le priorità del pianeta.

Il CISMAI, con la collaborazione di alcuni centri associati, ha organizzato giornate di studio a Roma, Milano, Napoli, Bologna, San Salvo, mentre iniziative di sensibilizzazione si terranno in diverse località italiane.

Ecco le iniziative che si sono svolte:

MILANO – Seminario di studio - Violenza assistita: percorsi di studio nei diversi contesti – 19 novembre 2008 – ore 8,30 – Sala Conferenze Ospedale San Carlo Borromeo

BOLOGNA – Convegno – Bambini da proteggere anche in famiglia – 21 novembre 2008 – ore 9,30 – Sala Auditorium della Regione Emilia Romagna – viale Aldo Moro, 18

NAPOLI – Seminario di studi – La violenza invisibile – 19 novembre 2008 – ore 9.00 – Istituto Don Bosco – via don Bosco 8

ROMA – Seminario di studi – Apprendere dall’esperienza: le tragedie familiari possono essere prevenute – 19 novembre 2008 – ore 17.00 – Casa Internazionale delle Donne – via della Lungara, 19

SAN SALVO (Abruzzo) – Convegno - La protezione del minore e la rete dei servizi. Implicazioni giuridiche, sociali, cliniche e terapeutiche dell’entrata in vigore del giusto processo – 9 dicembre 2008 – ore 9.00 - Centro Culturale Aldo Moro – piazza Aldo Moro


Leggi | Scarica il file (1,06 MBytes - 746 downloads)
lunedì 7 maggio 2007
Protocollo sull'ascolto del minore - Tribunale per i minorenni di Roma ed Ordine degli Avvocati di Roma
Gli intervenuti,

PREMESSO

-         che le modifiche legislative intervenute nel corso dell’anno 2006 hanno reso urgente ed indilazionabile regolamentare le modalità di audizione del minore nei procedimenti che lo riguardano;
-         che è opportuno, alla luce di tutta la complessa normativa nazionale e internazionale relativa all’ascolto del minore, individuare i procedimenti, le modalità, i tempi, i soggetti dell’audizione stessa;
-         che difatti il diritto del minore di essere ascoltato personalmente in ogni procedura giudiziaria e amministrativa che lo concerna, introdotto nell’ordinamento già dalla L. 176/1991, è stato successivamente ribadito sia dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 1/2002, sia dalla L. 77/2003 (i cui strumenti di ratifica ne hanno però circoscritto la portata) ed infine dal Regolamento CE 2201/2003 ai fini della efficacia ed esecutività dei provvedimenti italiani nei paesi dell’Unione Europea, nonché, per quanto concerne il fenomeno del children abduction, anche dalla legge 64/1994;
(continua nel file allegato)

Leggi | Scarica il file (23,57 KBytes - 717 downloads)
lunedì 13 novembre 2006
Ordine dei Giornalisti - Carta di Treviso
La Carta di Treviso è il documento che impegna i giornalisti italiani a norme di comportamenti deontologicamente corrette nei confronti dei bambini e dei minori in genere.
 
Nacque nel 1990 da una iniziativa comune della Federazione della Stampa, dell'Ordine dei Giornalisti e di Telefono Azzurro e prese questo nome dalla cittadina veneta nella quale ci fu il convegno che alla carta diede vita.
 
Un successivo convegno, svoltosi a Venezia e Treviso nel novembre del 1995, apportò alcuni aggiornamenti e, nell'aprile del 1997, ci fu un ulteriore incontro, sempre a Treviso, e sempre fra Fnsi, Ordine e Telefono Azzurro, per ribadire i concetti principali.
 
Ecco i punti essenziali che riguardano la tutela dei minori:
 
1) Al bambino coinvolto -come autore, vittima o teste- in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l’assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l’indicazione della scuola cui appartenga.


2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l’anonimato del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità.


3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità nè turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l’armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori.


4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc...) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione.


5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona.

 
In allegato la "Carta di Treviso" aggiornata nella versione recepita dal Garante Privacy e pubblicata sulla G.U. n. 264 del 13 novembre 2006.

Leggi | Scarica il file (172,09 KBytes - 391 downloads)
lunedì 11 settembre 2006
Documento del Comitato ONU sul diritto del minore ad essere ascoltato

Leggi | Scarica il file (136,04 KBytes - 252 downloads)
domenica 12 dicembre 2004
Linee Guida per la valutazione clinica e l'attivazione del recupero della genitorialità nel percorso psicosociale di tutela dei minori

La definizione dei “criteri” relativi alla rilevazione delle competenze genitoriali ed alla possibilità di recupero delle medesime è riferita “a tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere “ (Consultation on Child Abuse and Prevention dell’OMS 1999 e rapporto OMS del 2002).

Le linee-guida mettono in luce le aree di indagine risultate più efficaci per la valutazione delle possibilità di recupero delle competenze genitoriali a partire dal mandato prescrittivo fornito dall’autorità giudiziaria (tribunale per i minorenni e/o tribunale ordinario).
 
Come affermato nel documento CISMAI “ Requisiti minimi dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia”
l’intervento “si differenzia da un lavoro peritale in quanto si configura come diagnosi dinamica e consiste
nella valutazione della risposta agli input di cambiamento, necessaria alla formulazione di un parere prognostico”. Il tempo previsto per lo svolgimento dell’intervento valutativo si situa orientativamente intorno ai 6 mesi.

Leggi | Scarica il file (292,3 KBytes - 2.452 downloads)
giovedì 20 marzo 2003
Legge 20 marzo 2003, n. 77 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996
Legge 20 marzo 2003, n. 77
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2003- Supplemento Ordinario n. 66

Leggi | Scarica il file (149,97 KBytes - 411 downloads)