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lunedì 31 agosto 2009
Ricognizione sulle principali disposizioni di legge in materia di minori e famiglia - Agosto 2009

Si ringrazia il dr. Andrea Pinna, giurista per i minori, Rete provinciale Ausl-Comuni/Ferrara, che ha redatto la scheda.

 

RICOGNIZIONE DELLE NUOVE PRINCIPALI  DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA  DI MINORI E FAMIGLIA

L’art.12-quater L.125/2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) modifica l’art.25 del DPR 448/1988 (Processo penale minorile), aggiungendo il comma 2-ter “Il PM non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore”.

La L.38/2009 (Misure urgenti di sicurezza pubblica,di contrasto alla violenza sessuale,nonché in tema di atti persecutori.) introduce l’art.612-bis c.p. (Atti persecutori) inerenti minacce o molestie reiterate che provocano ansia o paura per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona  cui si è affettivamente legato o che costringono ad alterare le proprie abitudini di vita.

E’ prevista un’aggravante se l’autore delle persecuzioni sia  il coniuge legalmente separato/divorziato o persona con cui si ha avuto una relazione affettiva; se la parte offesa è un minore la pena è sensibilmente aumentata e il reato diventa procedibile d’ufficio,quindi va segnalato alla Procura ex art.331 c.p.p. e non è ammessa la procedura amministrativa (eventuale) dell’ammonimento da parte del Questore.

La legge 38 introduce altresì  nell’ambito della procedura di contrasto alla violenza nelle relazioni familiari (L.154/2001), il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art.282-ter c.p.p.) da comunicarsi “ai servizi socio-assistenziali del territorio”(art.282-quater c.p.p.);nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia,violenza sessuale,pedopornografia, prevede l’incidente probatorio per la testimonianza del minore di anni 18 (nuovo art.392/comma 1-bis c.p.). 

La L.94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) reintroduce il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art.341-bis c.p.),modifica la legge sulla cittadinanza (L.91/1992) portando da sei mesi a due anni la regolare residenza in Italia,successiva al matrimonio, necessaria al coniuge straniero che abbia sposato il cittadino per acquisire la cittadinanza italiana (è sufficiente un anno,in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);modifica altresì l’art.116/1 c.c. richiedendo il permesso di soggiorno allo straniero che voglia sposarsi in Italia con un cittadino;introduce il reato (anche per i minorenni) di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art.10-bis del TU sull’immigrazione,DL 286/1998).

Il permesso di soggiorno non è richiesto per accedere alle prestazioni sanitarie di cui all’art.35 del citato TU 286 e per quelle scolastiche obbligatorie, né per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione “trattandosi di dichiarazioni rese anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto” (art.6/2 del TU 286 modificato e interpretato dalla circolare ministeriale n.19/2009) .

In materia di ricongiungimento familiare, la citata L.94 lo riconosce (entro 180 giorni dalla richiesta) al genitore naturale straniero che abbia possibilità di alloggio e reddito,quando il figlio minore già soggiorni regolarmente in Italia con l’altro genitore (nuovo art.29/5 TU 286).

Per i minori stranieri non accompagnati che abbiano compiuto 18 anni,è rilasciato il permesso di soggiorno, purchè precedentemente affidati ex L.184/1983 o sottoposti a tutela e che abbiano seguito per almeno due anni  un progetto d’integrazione presso un ente pubblico o privato registrato (nuovo art.32 TU 286).

Per quanto attiene agli effetti sui minori delle modifiche al codice penale introdotte dalla L.94 si segnalano:

  • il nuovo articolo 600-octies che sanziona più gravemente l’impiego di minori dei 14 anni nell’accattonaggio , la pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale,se lo sfruttamento è agito da chi riveste tale ruolo e l’attivazione della magistratura minorile;
  •  la modifica dell’art.61 c.p. che introduce nelle aggravanti comuni ai reati contro la persona in danno di un minore,averlo compiuto “all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione”;
  •  la modifica dell’art.388 c.p. in tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice,che prevede la reclusione fino a tre anni per chi elude un provvedimento del giudice civile in materia di affidamento del minore;
  • la modifica dell’art.527 (Atti osceni) che prevede un aumento di pena se il reato è commesso nelle adiacenze di luoghi abitualmente frequentati da minori,col pericolo che essi vi assistano;
  •  l’introduzione tra le aggravanti della violenza sessuale,dell’averla compiuta all’interno o nelle vicinanze di un istituto d’istruzione o formazione frequentato dalla vittima (art.609-ter/1°comma,5-bis);
  •  la modifica dell’art.605 (Sequestro di persona), con aggravamento progressivo di pena se la vittima è un minore, se avviene in determinate circostanze,se il minore muore (ergastolo);
  • l' introduzione dell’art.574-bis (Sottrazione e trattenimento di minore all’estero) che prevede una pena fino a quattro anni di reclusione per chi sottrae un minore all’esercente la potestà o la tutela,conducendolo o trattenendolo all’estero; la pena è inferiore se vi è il consenso del minore almeno quattordicenne.

L’entrata in vigore dall’8 agosto 2009 della L.94/09 e dell’art.10-bis inserito nel TU 286/1998 che prevede come reato (ovviamente procedibile d’ufficio) l’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato,impone a tutti gli operatori del sistema di tutela dei minori (operatori socio-sanitari pubblici e privati convenzionati, magistrati, forze dell’ordine ecc.) l’obbligo ex art.331 c.p.p. di denunciare alla Procura il fatto-reato conosciuto nell’esercizio delle proprie funzioni.

Alcune categorie professionali sono esentate: i sanitari (art.35/5 TU 286 e art.365/2 c.p.) e gli avvocati (art.334-bis c.p.p.), non tutti gli altri; il che è facile prevedere annullerà il superiore interesse del minore,inteso come persona a prescindere dal suo attuale status (artt.2 e 32 Cost.), sancito dall’art.3 L.176/91 (Convenzione ONU sui diritti del minore), oltre a creare seri problemi etici, professionali,  deontologici a chi opera in questa materia.

 

venerdì 24 aprile 2009
Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori
Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 
"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009.
Convertito in legge dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009.

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lunedì 28 luglio 2008
Regione Emilia Romagna - LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14 - NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

Regione Emilia Romagna

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 129 del 28 luglio 2008

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mercoledì 8 febbraio 2006
Legge 8 febbraio 2006, n. 54 - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli
Legge 8 febbraio 2006, n. 54
"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006

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lunedì 6 febbraio 2006
Legge 6 febbraio 2006, n. 38 - Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet
 Legge 6 febbraio 2006, n. 38
"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006

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